Art. 1 — Norme per l'accatastamento

Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1999, N. 536. Ai fini inventariali, le unita' immobiliari gia' censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2. Le costruzioni rurali costituenti unita' immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attivita' agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto dal comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dallarticolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dallarticolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal partagrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1 marzo 1949. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2000, n. 388

2

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 64, comma 5) che il termine di cui al comma 6 del presente articolo e' prorogato al 1 luglio 2001.

Testo vigente dal 1 gennaio 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23872/2026

    22 luglio 2026

    In tema di catasto, la verifica della ruralità cd. strumentale della unità immobiliare, di cui agli artt. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., dalla legge n. 133 del 1994 e modificato dall'art. 42-bis del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 222 del 2007), e 1, comma 5, del d.P.R. n. 139 del 1998, va operata tenendo conto delle oggettive caratteristiche strutturali-tipologiche del bene e della sua concreta destinazione all'attività, accertando se da tali concorrenti elementi sia possibile accreditare la funzionalità dell'unità immobiliare all'attività agricola cui l'utilizzo del bene è asservito, con la precisazione che non ogni mancato utilizzo per tale funzione esclude, di per sé, il carattere rurale del bene nella sua oggettiva accezione, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità dell'unità immobiliare.

    Art. 1 · Art. 42-bis Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale

    Rassegna di luglio 2026, p. 141

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 2000 al 1 gennaio 2001. 11 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: 1.Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti tolto: dallarticolo aggiunto: dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita, si applicano le disposizioni di cui tolto: allarticolo aggiunto: all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. tolto: 2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1999, N. 536. tolto: 3. Ai fini inventariali, le unita' immobiliari gia' censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2. tolto: 4. Le costruzioni rurali costituenti unita' immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante tolto: lattribuzione aggiunto: l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria. tolto: 5. Le costruzioni strumentali tolto: allesercizio dellattivita' aggiunto: all'esercizio dell'attivita' agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attivita' agrituristiche, vengono censite nella … senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruitetolto: . 6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto dal comma 1, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 64, comma 5) che il termine di cui al comma 6 del presente articolo e' prorogato al 1 luglio 2001.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-23;139~art1 · fonte del testo