Art. 6 — Ufficio stampa
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 195.
Abrogato dal 3 gennaio 2024
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 195.
Abrogato dal 3 gennaio 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 2013 al 3 gennaio 2024. 104 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'Ufficio stampa e' scelto fra giornalisti professionisti. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell'ufficio stampa svolge anche le funzioni di portavoce ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 195
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-09-17;138~art6 · fonte del testo
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