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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 2013 al 3 gennaio 2024. 335 parole tolte, 12 parole aggiunte.

tolto: L'ufficio legislativo: cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa e della valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Autorita' amministrative indipendenti; segue la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero; sovraintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero. Il capo dell'ufficio legislativo e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di nove unita' di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero fra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1. Il capo dell'ufficio legislativo si raccorda con il consigliere del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 195

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-09-17;138~art5 · fonte del testo