Art. 5 — Ufficio stampa
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142.
Abrogato dal 21 ottobre 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142.
Abrogato dal 21 ottobre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2001 al 21 ottobre 2014. 95 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attivita' del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione. All'Ufficio stampa e' preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale e' nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali. Nell'ambito del medesimo Ufficio e' altresi' prevista la figura del portavoce del Ministro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 10 LUGLIO 2014, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;245~art5 · fonte del testo
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