Art. 2 — Ufficio di Gabinetto
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 195.
Abrogato dal 3 gennaio 2024
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 195.
Abrogato dal 3 gennaio 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 2013 al 3 gennaio 2024. 176 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale generale dello Stato ovvero fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di nove unita' di cui all'articolo 8, comma 3, e l'altro, ove nominato fra soggetti estranei al Ministero, individuato nell'ambito dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 195
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-09-17;138~art2 · fonte del testo
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