Art. 11 — Disposizioni finali
Il Comitato centrale stabilisce al proprio interno le regole relative al suo funzionamento per quanto non disciplinato nel presente regolamento, nel rispetto delle precedenti disposizioni e della normativa contabile pubblica, in quanto compatibile. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.
Testo vigente dal 20 agosto 2010
