Art. 15 — Norme finali
Le modalita' di gestione delle risorse finanziarie degli organismi della Consulta e del Comitato centrale sono stabilite dai rispettivi regolamenti di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 20 agosto 2009
