Art. 10 — Rendiconto annuale del Comitato centrale
Al termine dell'anno finanziario il Comitato centrale redige il rendiconto annuale delle entrate e delle spese, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sull'attivita' svolta nello stesso anno. La relazione sulla gestione e' illustrativa anche delle modalita' di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Entro il 15 marzo di ogni anno, il Comitato centrale approva il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, che trasmette, unitamente alle relazioni di cui al comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione.
Testo vigente dal 20 agosto 2010
