Art. 4 — Esercizio finanziario - Disposizioni generali
L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria relativa al funzionamento del Comitato centrale si svolge in base al bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa, approvato dal Comitato stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Il Comitato redige il bilancio di previsione delle entrate, di cui all'articolo 2, e delle spese, con allegata nota programmatica. La redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonche' dei relativi allegati, avviene secondo le modalita' stabilite, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicita' previsti dalla vigente normativa, con la delibera di cui all'articolo 8, comma 1. Il bilancio di previsione e la nota programmatica di cui al comma 3 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di consentire, durante l'anno, il costante monitoraggio dei costi di gestione e, in sede di rendiconto, la verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e funzionale, il Comitato centrale adotta il sistema unico di contabilita' economica per centri di costo, come previsto dal titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 20 agosto 2010
