E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le successive modificazioni ed integrazioni agli allegati al presente regolamento nonche' indicate le variazioni ai limiti di quota di cui all'articolo 9, comma 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' ivi previste, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 19 agosto 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133~art24 · fonte del testo