Art. 8 — P r e c e d e n z e
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 133.
Abrogato dal 17 novembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 133.
Abrogato dal 17 novembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1988 al 17 novembre 2010. 92 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: 1. Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi di collisione. 2. Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la medesima posizione, l'apparecchio che ha l'altro sulla sua destra deve dare la precedenza. 3. Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-05;404~art8 · fonte del testo
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