Art. 9 — Conduzione dei voli
L'attivita' di volo con apparecchi VDS, e' svolta in conformita' delle regole del volo a vista diurno, delle regole dell'aria e degli altri regolamenti applicabili agli spazi aerei impegnati, emanati dall'ENAC, e, in ogni caso, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento visivo con il suolo, l'acqua, gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico aereo. Gli apparecchi avanzati di cui all'articolo 8 fruiscono di tutti i servizi di navigazione aerea con le stesse modalita' e gli stessi obblighi degli altri aeromobili e si attengono alle prassi operative concordate tra l'Aero Club d'Italia e il fornitore di servizi di traffico aereo competente. Salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito il fornitore di servizi di traffico aereo competente e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 5 nonche' all'articolo 6, comma 2, l'attivita' VDS e' svolta fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuale, a distanza di sicurezza dagli ostacoli e a distanza non inferiore a cinque chilometri dagli aeroporti. Salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito il fornitore di servizi di traffico aereo competente, l'attivita' di volo effettuata con gli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b), e' consentita fino ad un'altezza massima di cinquecento piedi dal terreno, determinata con riferimento all'ostacolo piu' elevato nel raggio di cinque chilometri. Il limite di cinquecento piedi e' elevato a mille piedi nei giorni di sabato e di domenica e nelle altre festivita' nazionali. Limitatamente alle scuole di volo riconosciute dall'Aero Club d'Italia il limite di cinquecento piedi e' elevato a mille piedi nel raggio di tre chilometri dall'ubicazione della pista, ove la scuola ha l'autorizzazione per svolgere la propria attivita', previo obbligo di coordinamento con le autorita' militari al fine di garantire la sicurezza del traffico militare operativo e di Stato. Agli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b), e' vietato il sorvolo di centri abitati, di assembramenti di persone, di agglomerati di case, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di stabilimenti e impianti industriali, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato. E,' inoltre, vietato il sorvolo delle linee e stazioni ferroviarie, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri e delle principali vie di comunicazione, che, quando strettamente necessario, possono essere sorvolate in senso ortogonale. E' altresi' vietato il lancio di oggetti e di liquidi in volo. La titolarita' della qualifica di pilota VDS avanzato o il possesso dell'attestato di istruttore VDS avanzato di cui all'articolo 18, abilitano il pilota responsabile, ai comandi di un apparecchio qualificato avanzato, ad operare su tutti gli aeroporti non aperti al traffico commerciale, su quelli aperti al traffico commerciale indicati dall'ENAC nonche' in tutto lo spazio aereo italiano aperto al volo a vista. Analoga facolta' e' concessa ai cittadini comunitari in possesso dell'attestato di cui all'articolo 11, comma 6, in caso di accordo concluso tra l'Aero Club d'Italia e l'ente omologo dello Stato di cittadinanza del pilota. Non sono consentiti impieghi diversi dall'attivita' VDS di cui all'articolo 2, lettera a), ad esclusione dell'attivita' di traino di apparecchi da volo libero e alianti VDS.
Testo vigente dal 19 agosto 2010
