Le registrazioni di cui all'art. 10 devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bianco, entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta operazione. L'apposizione del sigillo di cui all'art. 4 deve essere registrata entro le ore 24 del giorno successivo. I registri e la relativa documentazione debbono essere custoditi per il periodo minimo di almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.

Testo vigente dal 26 aprile 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130~art11 · fonte del testo