Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 6 settembre 2003. 295 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dopo aver accusato ricevuta della notifica di cui all'articolo 5 il Ministero della sanita', dopo la istruttoria preliminare di cui al comma 2, la sottopone alla Commissione di cui all'art. 7. Il Ministero della sanita', in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', effettua l'istruttoria preliminare esaminando la conformita' delle notifiche alle disposizioni del presente decreto, la accuratezza e la completezza delle informazioni fornite e valutando i rischi delle emissioni. All'istruttoria preliminare di cui al coma 2 partecipano esperti tecnici designati dai Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministero della sanita', in conformita' al parere reso dalla Commissione e valutate eventuali specifiche esigenze di prevenzione ambientale manifestate dal Ministero dell'ambiente, comunica al notificante, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica, se l'emissione puo' essere o meno effettuata. Nel termine dei novanta giorni non sono computati i periodi in cui il Ministero della sanita' e' in attesa delle informazioni supplementari richieste all'utilizzatore ovvero conduce una pubblica inchiesta o una consultazione. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 4 e 5 il provvedimento di assenso si intende rifiutato. Il notificante puo' effettuare l'emissione solo dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento formale di assenso del Ministero della sanita', nel rispetto delle condizioni ivi previste. Se il Ministero della sanita', sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 7, ritiene che si sia acquisita sufficiente esperienza dalle emissioni di taluni OGM, puo' richiedere alla Commissione delle Comunita' europee di definire procedure semplificate per emissioni di tali tipi di OGM. Ove, successivamente all'assenso, il Ministero della sanita' venga a conoscenza di informazioni che possono ulteriormente aggravare i rischi connessi con l'emissione, il Ministero, sentita la Commissione di cui all'art. 7, prescrive al notificante di modificare le condizioni dell'emissione deliberata ovvero ne dispone la sospensione o la cessazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;92~art6 · fonte del testo
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