Art. 2 — Autonomia gestionale
La Consulta costituisce centro di responsabilita' amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Gli stanziamenti destinati alla Consulta sono iscritti in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Le risorse assegnate alla Consulta sono costituite:
- a)dagli stanziamenti di cui all'articolo 17, comma 3-ter, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- b)dalle entrate derivanti dagli eventuali proventi delle attivita' della Consulta come: vendita di pubblicazioni, cessione e vendita di oggetti e materiali fuori uso, contributi volontari;
- c)dalle entrate previste da eventuali ulteriori disposizioni di legge. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita unita' previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unita' previsionale di base di cui al comma 2. Per le destinazioni delle risorse finanziarie, su proposta del Segretario generale, la Consulta si dota di un bilancio preventivo e consuntivo di spesa che devono essere approvati dall'Assemblea generale.
Testo vigente dal 2 novembre 2007
