Art. 14 — Risorse umane e spese del Comitato centrale
Il Comitato centrale, per il proprio funzionamento, si avvale di sedici unita' di personale appartenente all'area III, di trentadue unita' di personale appartenente all'area II e di due unita' di personale appartenente all'area I, in servizio presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento del Comitato centrale, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese e ogni altra indennita' per il personale, si provvede con le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 63, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
Testo vigente dal 20 agosto 2009
