Art. 14 — Norme transitorie, finali e abrogazioni

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135)). I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. ((Ai fini della validita' dell'anno scolastico e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.)) Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Testo vigente dal 10 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2017 al 10 ottobre 2025. 178 parole tolte, 39 parole aggiunte.

tolto: Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corsoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica … il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. tolto: A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai aggiunto: Ai fini della validita' dell'anno scolasticotolto: , compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, tolto: analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. tolto: Tale deroga e' prevista aggiunto: Tali deroghe sono previste per assenze documentate tolto: e continuative, a condizione, comunque, che tolto: tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli tolto: alunni interessati aggiunto: apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva tolto: o all'esame finale di ciclo. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;122~art14 · fonte del testo