Art. 13 — Scuole italiane all'estero

Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

Testo vigente dal 10 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2017 al 10 ottobre 2025. 13 parole tolte, 35 parole aggiunte.

tolto: Per gli alunniaggiunto: Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero tolto: le norme aggiunto: si applicano le disposizioni del presente regolamento,tolto: ..., sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 aggiunto: fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;122~art13 · fonte del testo