Art. 2 — Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 2, 3, 6 e 14, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, sono abrogati.
Testo vigente dal 25 settembre 2025
