Art. 11 — Fondi scorta
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 54.
Abrogato dal 1 gennaio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 54.
Abrogato dal 1 gennaio 2011
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3 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 1 gennaio 2011. 228 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono istituiti presso le rappresentanze diplomatiche fondi scorta per sopperire alle esigenze degli uffici all'estero, caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza, comunque determinatesi, rispetto alle anticipazioni di fondi. Con analoga procedura, possono essere modificate, ove necessario, le dotazioni dei predetti fondi scorta. Alle dotazioni dei predetti fondi scorta si provvede mediante l'utilizzo delle assegnazioni relative all'unita' previsionale di base "uffici all'estero". Sul fondo potranno gravare altresi' gli oneri per ripianare situazioni finanziarie deficitarie degli uffici all'estero, determinate da crediti non prontamente esigibili, da cause di forza maggiore o da comportamenti degli agenti dell'Amministrazione, una volta che siano state avviate le procedure di recupero degli ammanchi rilevati, siano state effettuate le prescritte segnalazioni alle autorita' di competenza e previa autorizzazione del Ministro. La dotazione dei fondi scorta e' reintegrata secondo le seguenti modalita':
tolto: a) immediato rimborso al netto di ogni spesa da parte dell'ufficio beneficiario della anticipazione all'atto della ricezione dei finanziamenti in attesa dei quali e' stata disposta l'anticipazione stessa;
tolto: b) specifici finanziamenti a rimborso disposti dagli uffici ministeriali competenti nei casi previsti dal comma 3. Ai rendiconti di cui all'articolo 10 e' allegato un prospetto dimostrativo dei movimenti del fondo scorta. Gli eventuali interessi maturati sul conto corrente appositamente istituito sono versati in entrata al bilancio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54
Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo regolamento ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-22;120~art11 · fonte del testo
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