Art. 4 — Spese di mantenimento e funzionamento
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 54.
Abrogato dal 1 gennaio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 54.
Abrogato dal 1 gennaio 2011
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3 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 1 gennaio 2011. 132 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del competente dirigente generale, le risorse necessarie per il mantenimento e il funzionamento degli uffici all'estero sono assegnate dall'Amministrazione centrale ai titolari degli uffici stessi, oppure al commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, nelle sedi in cui tale funzionario presti servizio. Le risorse finanziarie per il mantenimento e funzionamento degli uffici all'estero sono stabilite tenuto conto del fabbisogno documentato dalla relazione previsionale che i titolari di detti uffici predispongono entro il mese di ottobre di ogni anno, sentito il commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto. Con decreto del competente dirigente generale ed a fronte di sopravvenute ed inderogabili esigenze, l'Amministrazione puo' provvedere ad eventuali integrazioni. I fondi assegnati sono resi disponibili, in correlazione con le effettive esigenze di spesa, con ordini di rimessa valutaria aventi valore di ordini di accreditamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54
Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo regolamento ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-22;120~art4 · fonte del testo
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