Art. 14 — Norma transitoria
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 54.
Abrogato dal 1 gennaio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 54.
Abrogato dal 1 gennaio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 1 gennaio 2011. 49 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 da parte dei funzionari amministrativi o amministrativo-contabili decorre dalla data di chiusura dei rendiconti da parte dei precedenti titolari e, pertanto, dal primo luglio dell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero dal primo gennaio successivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54
Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo regolamento ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-22;120~art14 · fonte del testo
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