Conferma dei rapporti 1. Sono confermati unicamente ed esclusivamente i rapporti convenzionali in vigore alla data del 23 luglio 1987, in seguito a domanda da inoltrarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. 2. Con la suddetta domanda si dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa e azione anche futura, comunque collegata alla controversa interpretazione del punto 4 dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, riconoscendo valore anche transattivo alla corresponsione dei compensi arretrati. 3. L'attribuzione e la percezione delle somme da corrispondersi a titolo di arretrati per gli anni 1985-1987 avranno anche carattere transattivo rispetto a tutte le controversie collegate a difformi interpretazioni del punto 4 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, accordo che le parti dichiarano ad ogni effetto decaduto ed improduttivo di ulteriori conseguenze con la sottoscrizione della presente convenzione. Pertanto la conferma del rapporto convenzionale e' subordinata al rilascio da parte dei privati convenzionati di formale dichiarazione di rinuncia, da inoltrare alla U.S.L. di competenza entro il termine di cui al comma 1, ad ogni azione comunque dipendente dal menzionato punto 4 dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, essendo intervenuto sulla materia tra i soggetti del rapporto convenzionale, il negoziato di transazione di cui all'art. 1965 del codice civile. Le somme eventualmente gia' percepite dal soggetto privato convenzionato per effetto di provvedimenti giurisdizionali, saranno computate ai fini della determinazione dell'importo complessivo spettante a titolo di arretrati per effetto del presente accordo.

Testo vigente dal 16 aprile 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-23;120~art3 · fonte del testo