Quote sindacali 1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, la riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del convenzionato attraverso le unita' sanitarie locali con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari, per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Testo vigente dal 16 aprile 1988
