Quote sindacali 1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, la riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del convenzionato attraverso le unita' sanitarie locali con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari, per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Testo vigente dal 16 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-23;120~art5 · fonte del testo