Art. 3
All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: "quattro membri" sono sostituite dalle seguenti: "cinque membri";
- b)al secondo comma, le parole: "almeno cinque membri." sono sostituite dalle seguenti: "almeno sei membri.";
- c)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio e' presieduto dal membro designato nell'ambito della terna di esperti di cui all'art. 4, lettera e), o, in assenza di quest'ultimo, dal piu' anziano dei membri presenti.".
Testo vigente dal 21 maggio 1990
