Art. 1
Al regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. Il fondo di previdenza e' amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed e' costituito:
- a)da un direttore generale, presidente;
- b)da quattro dirigenti membri effettivi di cui uno con funzione di vicepresidente, nominati di preferenza uno per ogni dipartimento del Ministero delle finanze, ed uno nell'ambito della Direzione generale del personale;
- c)da quattro dirigenti membri supplenti nominati con le modalita' di cui alla precedente lettera b). 2. Resta salva la disposizione di cui all'articolo 15, ultimo comma.";
- b)l'art. 18 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed e' composto:
- a)da due dirigenti iscritti al Fondo, di cui uno con funzione di presidente;
- b)da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. 2. I componenti del collegio dei revisori iscritti al Fondo devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Ministero delle finanze.";
- c)il terzo comma dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Il collegio dei revisori deve intervenire senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'articolo 14, e' esaminato il rendiconto della gestione.".
Testo vigente dal 9 marzo 1998
