Art. 2
All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) due esperti designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo di cui uno scelto dal Ministro in una terna indicata dalla Commissione centrale per la cinematografia prevista dall'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;";
- b)al primo comma, lettera f), le parole: "quattro esperti" sono sostituite dalle seguenti: "cinque esperti";
- c)al secondo comma, dopo le parole: "per le categorie da c) ad e),", e' inserita la seguente: "rispettivamente";
- d)al terzo comma, le parole: "almeno due degli otto membri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre dei dieci membri".
Testo vigente dal 21 maggio 1990
