L'art. 2, comma sesto, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392, e' sostituito dal seguente: "di quattro componenti scelti tra funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7° o tra persone di provata onesta' e competenza". L'art. 4, comma secondo, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e' sostituito dal seguente: "Per la validita' della riunione e' necessaria la presenza di almeno sei membri oltre quella del presidente e per la validita' delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti".
Testo vigente dal 19 giugno 1948
