[1]ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO, COMPRESA LA DIAGNOSTICA RADIOIMMUNOLOGICA, LA MEDICINA NUCLEARE E DI FISIOKINESITERAPIA, NONCHE' OGNI ALTRA PRESTAZIONE SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA.

[2]Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i soggetti privati per l'esecuzione, in regime di convenzionamento esterno, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonche' ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, da erogarsi nelle loro strutture o studi professionali in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale.

Testo vigente dal 16 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-23;120~art1 · fonte del testo