[1]ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO, COMPRESA LA DIAGNOSTICA RADIOIMMUNOLOGICA, LA MEDICINA NUCLEARE E DI FISIOKINESITERAPIA, NONCHE' OGNI ALTRA PRESTAZIONE SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA.
[2]Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i soggetti privati per l'esecuzione, in regime di convenzionamento esterno, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonche' ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, da erogarsi nelle loro strutture o studi professionali in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale.
Testo vigente dal 16 aprile 1988
