Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1990 al 6 giugno 2012. 247 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I lavori, le somministrazioni e i servizi devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere collaudati dagli organi tecnici competenti o da persone esperte all'uopo designate dal capo dell'ufficio. Per le spese da effettuarsi dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il collaudo e' eseguito da persona esperta all'uopo designata dal funzionario preposto alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare. fatta salva la possibilita' dell'Amministrazione centrale di richiedere l'intervento degli organi tecnici centrali o di inviare tecnici da essa stessa designati per i lavori, le somministrazioni ed i servizi attinenti alla sicurezza. Per i lavori, le somministrazioni ed i servizi di importo non superiore a L. 7.000.000 per le spese dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera, ed a L. 30.000.000 per le spese delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, al netto di ogni onere fiscale, l'atto formale di collaudo e' sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dai funzionari preposti agli uffici o da persone esperte da essi designate. In caso di collaudo non puo' parteciparvi chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione e sorveglianza dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi. E' ammesso il collaudo parziale per le attrezzature, le somministrazioni, le opere ed i beni forniti, consegnati o eseguiti in modo distinto e separato secondo le norme di cui ai precedenti commi: in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-27;116~art5 · fonte del testo
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