Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1990 al 6 giugno 2012. 1549 parole tolte, 20 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: I lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonche' delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono i seguenti:
tolto: a) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennita' a favore dei componenti; relative spese per affitto locali, qualora non esista disponibilita' di locali demaniali, ed oneri accessori, per attrezzature, arredamento, noleggio mezzi di trasporto e altro materiale eventualmente occorrente;
tolto: b) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi e pubblicazioni varie, relativi abbonamenti e lavori di rilegatura, nonche' spedizione; abbonamenti a notiziari di agenzie di informazione ed a servizi di trascrizione di notizie diffuse a mezzo radio e televisione;
tolto: c) lavori di traduzione e di interpretariato da liquidarsi su presentazione di fattura o parcella da parte di traduttori ed interpreti estranei all'amministrazione e di fattura da parte di ditte e societa' commerciali, sempreche' l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;
tolto: d) studi, rilevazioni ed analisi per lavori di carattere economico-commerciale; studi, rilevazioni e raccolte eseguiti dagli uffici del Ministero ed occorrenti al personale in servizio in Italia ed all'estero ed alle associazioni italiane, come materiale di informazione o strumento di lavoro;
tolto: e) stampa di volumi a seguito degli studi e rilevazioni di cui al punto d); stampa di pubblicazioni tecniche ed amministrative, di pubblicazioni curate dall'Istituto diplomatico e di indici d'archivio, disegni, riproduzioni e materiale occorrente;
tolto: f) spese in Italia ed all'estero per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e promozione commerciale (fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di rappresentanza, spese per prestazioni occasionali, attrezzature, pubblicazioni, notiziari e bollettini, propaganda commerciale, esposizioni di prodotti italiani ed altre analoghe);
tolto: g) spese per l'organizzazione degli incontri internazionali bilaterali e multilaterali e per il ricevimento di Capi di Stato, Capi di Governo, di delegazioni, esponenti e personalita' estere e italiane, operatori economici privati stranieri, relative spese di rappresentanza ed ospitalita' (spese di viaggio ed alberghiere, addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese accessorie o similari; stampa di inviti, fotografie, noleggio automezzi e spese analoghe, doni e omaggi floreali secondo gli usi internazionali); spese di rappresentanza (rinfreschi, colazioni di lavoro, stampa di inviti ed altre spese accessorie o similari) dell'Istituto diplomatico in occasione di seminari, conferenze e riunioni di commissioni d'esame;
tolto: h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, acquisto di corone di fiori per cerimonie ufficiali italiane e dei Paesi ospitanti;
tolto: i) organizzazione di mostre e conferenze, convegni, riunioni, tourne'es di gruppi musicali e teatrali, manifestazioni cinematografiche, scambi giovanili, corsi curati dall'Istituto diplomatico e dal centro per l'informatica; fitto dei locali occorrenti, acquisto di materiale audiovisivo, copertura assicurativa di materiali espositivi, noleggio di mezzi di trasporto, rilascio di biglietti di viaggio ai partecipanti alle iniziative predette, relative spese di soggiorno e ospitalita' ivi compresi i servizi alberghieri (alloggio, pasti e altre spese accessorie o similari), eventuali compensi; spese di spedizione del materiale occorrente per l'organizzazione di mostre od altre manifestazioni culturali;
tolto: l) trasporto e facchinaggio delle merci e delle bolgette diplomatiche, acquisto di etichette, piombini, ceralacca, sacchi, riparazione e lavaggio dei sacchi ed altri involucri, predisposizione di particolari imballaggi; trasporto e facchinaggio di atti e documenti per il riordinamento e la ristrutturazione degli archivi centrali del Ministero; spese all'estero di trasloco, trasporto e facchinaggio; spedizione di materiali e attrezzature destinati alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari, nonche' alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
tolto: m) spese postali, telefoniche e telegrafiche in italia ed all'estero; spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento, acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo, pulizia dei locali, noleggio automezzi, traduzioni ed altre spese connesse al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari; spese per consulenze legali, sanitarie e tecniche all'estero, assicurazioni dei beni mobili e immobili; spese di fitto dei locali, ivi comprese le autorimesse, per le sedi all'estero e delle residenze e degli alloggi di cui rispettivamente all'art. 84, secondo comma, e all'art. 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con i relativi oneri accessori; spese all'estero per i servizi di sorveglianza nonche' per lavori ed attrezzature riguardanti la sicurezza a seguito di formale autorizzazione ministeriale; analoghe spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche culturali italiane all'estero, ivi compresi i fitti dei locali e gli oneri accessori nonche' la traduzione di libri italiani; spese per attivita' prescolastiche, doposcolastiche e per attivita' didattiche formative complementari, anche al di fuori delle ore di insegnamento;
tolto: n) visite mediche di controllo relative ad assenze dal servizio di dipendenti all'estero per le quali debbano incaricarsi professionisti locali; accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio in Italia o all'estero ai fini del riconoscimento di infermita' come dipendenti da causa di servizio o ai fini della dispensa dal servizio;
tolto: o) riparazione, manutenzione, assicurazione e spedizione di autoveicoli e motoveicoli, acquisto di pezzi di ricambio con l'osservanza delle norme del servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, approvate con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, nonche' delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687, tasse di immatricolazione e similari, lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
tolto: p) manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazioni dei locali, degli infissi, delle attrezzature fisse e degli impianti; manutenzione di giardini; acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta; acquisto, manutenzione, installazione e riparazione di impianti di climatizzazione;
tolto: q) spese in Italia ed all'estero per acquisto, installazione, fitto, leasing di impianti e apparecchiature telefoniche e apparecchi crittografici, stazioni radio, telescriventi, fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature per la ricezione di trasmissioni radio-televisive, apparecchiature per la trasmissione di dati e facsimili, macchine da scrivere e da stampa e mobili di sicurezza, apparecchiature elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati hardware e software, apparecchiature di microfilmatura ed altre macchine d'ufficio; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attivita' connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; manutenzione e riparazione dei suddetti apparati, ivi comprese le macchine del centro per l'informatica ed il relativo software, del centro cifra, del servizio stampa e informazione, della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico; acquisto di parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede;
tolto: r) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, nonche' di arredi e dotazioni; acquisto di strumenti scientifici, libri scolastici e sussidi didattici; acquisto e manutenzione di lavagne luminose, spese per acquisto e manutenzione di materiali ed attrezzature occorrenti per le attivita' sportive, tecniche ed artistiche;
tolto: s) corsi di formazione, aggiornamento e linguistici all'estero ed in Italia per il personale destinato o in servizio all'estero ivi compreso il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche e culturali e l'aggiornamento dei docenti stranieri di lingua italiana;
tolto: t) spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali all'estero o in transito in Italia, ferme restando le disposizioni normative riguardanti la materia, ivi comprese le istruzioni emanate con apposite circolari, nonche' spese per fronteggiare situazioni di emergenza nelle quali siano coinvolti le collettivita' e gli interessi italiani all'estero;
tolto: u) spese derivanti dalle operazioni elettorali a carico degli uffici all'estero;
tolto: v) spese minute di ordine corrente, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo diL. 5.000.000. Per le spese dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera e' fatta salva la competenza spettante per legge al Provveditorato generale dello Stato. Il limite di spesa per ogni lavoro, somministrazione o servizio di cui al presente articolo e' fissato nella misura massima di L. 190.000.000 per spese dell'Amministrazione centrale e di L. 50.000.000 per le spese degli ispettorati di frontiera, delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. L'importo di lire 190.000.000 e' ridotto a L. 80.000.000 per le spese di cui al comma 1, lettere a), d), e) e s), ed a L. 50.000.000 per le spese di cui al comma 1, lettere b), c), h), i), m), n), o), r), t) e u). L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta, per le spese riferite all'Amministrazione centrale, dai funzionari preposti agli uffici nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta, per le spese riferite agli ispettorati di frontiera, direttamente dai funzionari preposti agli ispettorati stessi. Per le spese riferite alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari l'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta dai funzionari preposti alle rappresentanze ed agli uffici stessi fermo restando quanto previsto dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-27;116~art1 · fonte del testo
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