Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2000 al 6 giugno 2012. 368 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le somministrazioni ed i servizi affidati direttamente a persone o imprese di notoria capacita' ed idoneita'. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 22 MARZO 2000aggiunto: L. 9 FEBBRAIO 2012, N. tolto: 120. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi di cui all'art. 1, devono richiedersi ad almeno tre persone o ditte ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la natura, l'unicita' o l'urgenza del lavoro, della somministrazione e del servizio rendano necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta, ovvero nei casi in cui la spesa non superi l'importo di 5.000.000 di lire, al netto di ogni onere fiscale. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' delle somministrazioni, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e puo' procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo piu' conveniente. Per le spese dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera i prezzi indicati nei preventivi devono essere sottoposti al parere di congruita' dei competenti organi tecnici, secondo la normativa vigente. A tal fine possono essere anche richiesti preventivi per prezzi unitari e per l'intero esercizio finanziario. Per le spese da effettuare da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, i prezzi indicati nei preventivi, qualora siano superiori a Lit. 1.000.000 e inferiori a Lit. 5.000.000, in entrambi i casi al netto degli oneri fiscali, devono formare oggetto di apposita dichiarazione di congruita' da parte dei funzionari ad essi preposti. Detti prezzi, ove superino l'importo di Lit. 5.000.000, al netto di ogni onere fiscale, devono essere sottoposti al parere di congruita' del tecnico di fiducia della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, fatta salva la possibilita' di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva del funzionario ad essi preposto per motivate ragioni e previa autorizzazione ministeriale. Nel caso degli uffici all'estero, le modaltia' di cui al presente articolo si osservano compatibilmente con le norme e le situazioni locali. aggiunto: 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-27;116~art4 · fonte del testo