Art. 3 — Presidenza

La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia. Il presidente della Commissione, di seguito denominato «presidente», rappresenta la Commissione, ne coordina l'attivita' e vigila sul suo operato. Il presidente trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

Testo vigente dal 25 luglio 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108~art3 · fonte del testo