Art. 9 — Segreteria tecnica e attività di supporto alla Commissione

Il presidente, il vicepresidente e la Commissione, per lo svolgimento delle attivita' assegnate dalla legge e dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di livello dirigenziale generale denominato: «segreteria tecnica»; La segreteria tecnica si articola in un servizio per le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia. Il servizio per le adozioni cura, in particolare:

  • a)la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
  • b)gli adempimenti necessari per l'istruttoria degli atti della Commissione;
  • c)la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;
  • d)la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
  • e)l'assistenza alla Commissione per le attivita' di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), g) e l);
  • f)i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
  • g)gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
  • h)i rapporti con gli uffici delle altre autorita' centrali per le adozioni internazionali, nonche' con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;
  • i)l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali. Il servizio per gli affari amministrativi e contabili provvede agli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione, nonche' agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attivita' di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, e' quantificata come segue:
  • a)un dirigente di prima fascia;
  • b)due dirigenti di seconda fascia;
  • c)quattordici unita' di area C (nove unita' con posizione economica C1; tre unita' con posizione economica C2; due unita' con posizione economica C3);
  • d)cinque unita' di area B (tre unita' con posizione economica B2; due unita' con posizione economica B3). La Commissione, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' concludere accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalita' necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Testo vigente dal 25 luglio 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108~art9 · fonte del testo