Art. 3 — Capo del dipartimento
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2001 al 2 aprile 2008. 331 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il capo del dipartimento, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto n. 29/1993 e dal quale dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto n. 300/1999. 2.Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni di' cui all'articolo 2; rappresenta il dipartimento nelle relazioni con i vertici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', nonche' con la Guardia di finanza; fornisce direttamente o per il tramite degli uffici il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro. 3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale fra le strutture dipartimentali, la cooperazione con la Guardia di finanza, anche a livello operativo, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative. 4. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento operano:
tolto: a) l'ufficio per il controllo interno di gestione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
tolto: b) il servizio di vigilanza che esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), acquisendo e informazioni necessarie e curandone l'analisi e l'elaborazione; il servizio accerta, sulla base di metodologie e parametri predefiniti, nonche' di un'azione programmata, la conformita' e la regolarita' dell'azione degli uffici delle agenzie e, in base alla legge, degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalita' di competenza dello Stato, nei confronti dei contribuenti, anche in funzione di richieste specifiche del Ministro, dei vertici degli enti interessati ovvero di soggetti terzi; sviluppa le metodologie per migliorare l'efficacia dell'attivita' di vigilanza e ne cura la diffusione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-26;107~art3 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.