Art. 2 — Dipartimento del tesoro
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1998 al 2 aprile 2008. 204 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
tolto: a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;
tolto: b) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero;
tolto: c) elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
tolto: d) copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi;
tolto: e) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio;
tolto: f) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura;
tolto: g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;
tolto: h) consulenza per l'attivita' predeliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;
tolto: i) gestione della mobilita' interna al Dipartimento e formazione specialistica nelle materie di competenza. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-20;38~art2 · fonte del testo
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