Art. 2 — Il dipartimento
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2001 al 2 aprile 2008. 613 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I centri di responsabilita' nei quali si articola il Ministero fanno capo al dipartimento per le politiche fiscali. Il dipartimento e' centro unitario di direzione amministrativa della fiscalita' statale; assicura il supporto istituzionale, la conoscenza di dati di base e la loro elaborazione per le decisioni dei vertici politici e ne cura l'attuazione, gestendo le relazioni con le agenzie e gli altri enti che operano nel settore, nonche' curando i rapporti con la Guardia di finanza, secondo le modalita' previste dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, e dal presente regolamento. Nella propria attivita' il dipartimento favorisce lo sviluppo del federalismo fiscale e dell'integrazione comunitaria; concorre, nei rapporti con i cittadini, alla diffusione delle informazioni e al migliore adeguamento dei servizi fiscali alle esigenze della collettivita'. Il dipartimento svolge le seguenti funzioni statali:
tolto: a) analisi elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;
tolto: b) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle misure giuridico-tributarie, in relazione alle quali predispone analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario; effettua valutazioni dell' impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;
tolto: c) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti impositori; svolge attivita' propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalita' e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;
tolto: d) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione e controllo strategico, nonche' di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalla convenzione, individuando le cause degli scostamenti; effettua il monitoraggio organizzato e sistematico del fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attivita' dirette al controllo delle deliberazioni dei comitati direttivi delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto n. 300/1999; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi e societa' partecipate dal Ministero;
tolto: e) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, in particolare, le modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie sotto il profilo della trasparenza, imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme nei confronti dei contribuenti, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
tolto: f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: promuove, coordinando tale attivita' con le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti delle agenzie, la conoscenza del sistema, della normativa fiscale e dei suoi effetti; raccoglie ed elabora notizie in merito alle aspettative e livello di soddisfazione dei contribuenti;
tolto: g) coordinamento del sistema informativo della fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro, per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo e della rete unitaria di settore. Il Ministro con proprio decreto individua le articolazioni del dipartimento presso le quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-26;107~art2 · fonte del testo
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