Art. 11 — Ufficio comunicazione istituzionale
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2001 al 2 aprile 2008. 212 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'ufficio comunicazione istituzionale svolge, anche in collaborazione con l'ufficio stampa del Ministro e con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f). A tali fini, l'ufficio elabora, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, tenuto conto dell'attivita' del suo ufficio stampa e coordinandosi con le agenzie e con gli altri enti della fiscalita', le strategie operative della comunicazione istituzionale, assicurandone la coerente attuazione tanto negli interventi a carattere generale del dipartimento, quanto nelle attivita' di informazione e di assistenza ai contribuenti da parte delle agenzie; vigila sul corretto esercizio delle funzioni attribuite agli uffici per le relazioni con il pubblico delle agenzie; progetta e cura campagne informative rivolte all'opinione pubblica; partecipa ad eventi comunicativi organizzati a livello nazionale ed internazionale; promuove la conoscenza del sistema fiscale italiano all'estero, con particolare riguardo alle esigenze degli scambi internazionali e a quelle degli italiani residenti in altri stati; cura la redazione di pubblicazioni tecniche e divulgative del Ministero; assicura la gestione tecnica e amministrativa del sito Internet del Ministero e delle infrastrutture di comunicazione condivise con le agenzie, la Guardia di finanza e gli altri enti gestori della fiscalita'; provvede alla raccolta ed alla elaborazione di notizie in merito alle aspettative e del livello di soddisfazione dei contribuenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-26;107~art11 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.