Art. 1 — Immobili da trasferire
Vengono trasferiti al Ministero delle finanze i beni immobili ed i diritti d'uso appartenenti all'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni risultanti dagli elenchi allegati al decreto 15 gennaio 1997 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al decreto 15 settembre 1997 ed al decreto 6 agosto 1998 e successive modificazioni, del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decretolegge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, al fine della loro assegnazione in uso al Ministero delle comunicazioni per l'espletamento della propria attivita' istituzionale.
Testo vigente dal 25 settembre 2000
