Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2001 al 2 aprile 2008. 191 parole tolte, 8 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Organi collegiali delle agenzie Ferma restando l'autonomia delle agenzie con riferimento alla disciplina di organi collegiali del proprio ordinamento, i seguenti organi continuano ad operare secondo le disposizioni vigenti:

tolto: a) presso l'agenzia delle entrate, il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive di cui alla legge del 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212; con decreto del Ministro, sentito il direttore dell'agenzia delle entrate, e' stabilita la nuova composizione del predetto Comitato che, fino all'entrata in vigore del medesimo decreto, continua ad operare nell'attuale composizione;

tolto: b) presso l'agenzia delle entrate, le commissioni istituite in base alle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.581 e 8 aprile 1998, n. 169;

tolto: c) presso l'agenzia delle dogane, il Collegio centrale dei periti doganali e i Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali di cui alaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. tolto: 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;

tolto: d) presso l'agenzia del territorio, la Commissione censuaria centrale e le Commissioni censuarie provinciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni. aggiunto: 30 GENNAIO 2008, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-26;107~art15 · fonte del testo