Il Segretario generale, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, richiede al Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere, ogni volta che ne faccia richiesta uno Stato estero con il quale sussistono accordi internazionali di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attivita' di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione, da parte dello Stato estero, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze armate, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi. Se lo Stato estero richiede supporto di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica, il Segretariato generale acquisisce l'accordo delle Forze armate interessate allo svolgimento di tali attivita' prima di richiedere l'autorizzazione al Ministro. Quando ravvisa l'opportunita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 1, il Ministro della difesa rilascia la richiesta di autorizzazione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 1 Il Segretario generale, ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1, predispone con la competente autorita' dello Stato estero l'intesa che disciplina lo svolgimento, da parte del Ministero della difesa, per conto dello Stato estero, delle attivita' tecnico-amministrative richieste. Il Segretario generale sottoscrive l'intesa con la competente autorita' dello Stato estero dopo aver acquisito su di essa il nulla osta del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La cessione del materiale in uso alle Forze armate puo' essere effettuata nello stato in cui il materiale si trova, ovvero previo ricondizionamento o riconfigurazione dello stesso, secondo la disciplina di cui all'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 420, 422, 424 e 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

L'errata-corrige in G.U. 26/9/2015, n. 224 ha disposto che al comma 3 del presente articolo: "dove e' scritto: «...il Ministero della difesa rilascia la richiesta di autorizzazione d'intesa con...», leggasi: «...il Ministero della difesa rilascia la richiesta autorizzazione d'intesa con...»".

Testo vigente dal 26 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2015 al 26 settembre 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L'errata-corrige in G.U. 26/9/2015, n. 224 ha disposto che al comma 3 del presente articolo: "dove e' scritto: «...il Ministero della difesa rilascia la richiesta di autorizzazione d'intesa con...», leggasi: «...il Ministero della difesa rilascia la richiesta autorizzazione d'intesa con...»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-05-06;104~art3 · fonte del testo