Oggetto e finalita' Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, recante disposizioni in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Ai sensi del citato articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, alle attivita' di cui al presente regolamento si applicano i principi, le norme e le procedure di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, ivi comprese le procedure attinenti alle trattative, ai controlli e al monitoraggio. Restano altresi' fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, nonche' le competenze dell'autorita' nazionale di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990.

Testo vigente dal 13 luglio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-05-06;104~art2 · fonte del testo