Art. 5 — Quantificazione dei costi
Il Segretariato generale provvede a quantificare i costi che il Ministero della difesa sostiene per il soddisfacimento della richiesta dallo Stato estero, previa acquisizione dai competenti organi delle Forze armate dei dati riferiti alle attivita' di natura logistica, formativa, addestrativa e tecnica, ove richieste. Quando la richiesta dello Stato estero concerne l'acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale in uso alle Forze armate, il Segretariato generale provvede altresi' a quantificare, con il supporto degli organi tecnici di Forza armata, il controvalore dei materiali oggetto dell'operazione, nonche' delle eventuali operazioni di ricondizionamento e riconfigurazione degli stessi. Nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite, tra l'altro, le modalita' attraverso le quali lo Stato estero provvede al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e al versamento del controvalore dei materiali in uso alle Forze armate, come quantificati ai sensi dei commi 1 e 2.
Testo vigente dal 13 luglio 2015
