Art. 1 — O g g e t t o

Per promuovere l'accrescimento della competitivita' tecnologica delle piccole e medie imprese e per favorirne l'accesso alle conoscenze ed alle innovazioni tecnologiche, l'attivita' di trasferimento tecnologico e' configurata quale relazione diretta della domanda e dell'offerta di tecnologia, comprensiva delle attivita' preliminari e funzionali collegate, anche di tipo formativo, purche' finalizzate a generare un processo di trasferimento; tali attivita' riguardano:

  • a)l'individuazione dei fabbisogni tecnologici di una pluralita' di piccole e medie imprese con l'indicazione di potenziali soggetti attuatori del trasferimento, nonche' con la valutazione tecnico- economica dei costi e dei benefici delle successive iniziative di trasferimento;
  • b)la concreta attuazione dei progetti di trasferimento in favore di una singola piccola e media impresa o di un consorzio di piccole e medie imprese nonche', anche disgiuntamente, la valutazione di fattibilita' tecnico-economica dell'iniziativa di trasferimento;
  • c)la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento.

Testo vigente dal 22 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;104~art1 · fonte del testo