Art. 2 — Destinatari finali delle iniziative
Destinatari finali delle iniziative di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e del presente regolamento sono le piccole e medie imprese, ancorche' non beneficiarie degli interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 3. Ai fini della applicazione del presente regolamento per piccole e medie imprese si intendono quelle la cui definizione e' prevista dalla deliberazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 302 del 9 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 22 aprile 1997
