Art. 4 — Modalità di attuazione
Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il trasferimento tecnologico, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 46 del 1982, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le iniziative ed i costi ammissibili, nonche' i parametri di riferimento per determinare la quota percentuale di intervento, nel limite massimo previsto dai commi 3 e 7 dell'articolo 5, in funzione delle aree territoriali di realizzazione delle iniziative e della rispondenza a priorita' prestabilite. Con il predetto decreto sara' inoltre definito lo schema di domanda di cui all'articolo 5, comma 5, e la relativa documentazione. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, individua le linee strategiche per la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento tecnologico, sulla base anche dei risultati di una ricognizione delle esistenti strutture di trasferimento, condotta nell'ottica della loro specializzazione tecnologica, della loro distribuzione sul territorio, delle loro strutture organizzative, della loro capacita' d'impatto sul sistema produttivo e della loro integrazione con i sistemi di diffusione della tecnologia operanti a livello internazionale. Per la realizzazione di tale ricognizione il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica puo' stipulare apposite convenzioni con organismi specializzati. Con il decreto di cui al comma 2 saranno altresi' individuati i costi ammissibili, nonche' le quote percentuali di intervento, nel limite massimo previsto dal comma 3 dell'articolo 5, in funzione delle aree territoriali di realizzazione delle iniziative e della rispondenza a priorita' prestabilite.
Testo vigente dal 22 aprile 1997
