Il personale trasferito ai sensi della presente legge e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS. Tutti i, servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza della CPDEL o della CPS. I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa previdenza sanitaria (CPS). Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico. ((Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - puo' optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge)).

Testo vigente dal 8 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1975 al 8 settembre 1977. 47 parole tolte, 29 parole aggiunte.

… e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico. tolto: Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, e' fatto salvo il diritto di aggiunto: Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - puo' optare per il mantenimento tolto: dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti aggiunto: della posizione assicurativa gia' costituita. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimentotolto: . Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo aggiunto: o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-23;698~art8 · fonte del testo