Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1997 al 30 ottobre 2010. 613 parole tolte, 9 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorita' giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonche' per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue e calcolati per scaglioni:

tolto: a) perizie, motivati pareri e consulenze

tolto: 1) sul valore della pratica: fino a lire 100.000.000 il sei per cento; da lire 100.000.001 a lire 500.000.000 il quattro per cento; da lire 500.000.001 a lire 1.000.000.000 il due per cento; da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000 l'uno per cento; oltre lire 5.000.000.000 lo zero virgola cinque per cento;

tolto: 2) l'onorario minimo e' di lire 1.000.000;

tolto: b) valutazione di singoli beni e diritti

tolto: 1) sull'ammontare dei valori: fino a lire 100.000.000 l'uno virgola cinque per cento; da lire 100.000.001 a lire 500.000.000 l'uno per cento; da lire 500.000.001 a lire 1.000.000.000 lo zero virgola cinque per cento; da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000 lo zero virgola due per cento; da lire 5.000.000.001 a lire 10.000.000.000 lo zero virgola uno per cento; oltre lire 10.000.000.000 lo zero virgola zero cinque per cento;

tolto: 2) L'onorario minimo e' di lire 750.000.000;

tolto: c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: 1) Sull'ammontare complessivo delle attivita' e delle passivita', che non siano poste rettificative dell'attivo: fino a lire 500.000.000 l'uno per cento; da lire 500.000.001 a lire 2.000.000.000 lo zero virgola cinque per cento; da lire 2.000.000.001 a lire 5.000.000.000 lo zero virgola venticinque per cento; da lire 5.000.000.001 a lire 20.000.000.000 lo zero virgola uno per cento; da lire 20.000.000.001 a lire 50.000.000.000 lo zero virgola zero cinque per cento; oltre lire 50.000.000.000 lo zero virgola zero venticinque per cento;

tolto: 2) L'onorario minimo e' di lire 2.500.000.

tolto: 3) Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passivita' che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari e' applicata una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.

tolto: d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate

tolto: 1) Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.

tolto: 2) L'onorario minimo e' di lire 1.500.000.

tolto: e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343 bis, e 2501 quinquies del codice civile Si applicano gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato riferimento, per le relazioni di stima di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima. Agli onorari di cui alle lettere da a)

tolto: a d) e' applicata una riduzione compresa tra il trenta per cento ed il cinquanta per cento se le prestazioni effettuate rientrano in altre piu' ampie previste da altri articoli della presente tariffa. Agli onorari di cui alla lettera e' applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il sessanta per cento se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-06;100~art31 · fonte del testo