Art. 2 — Classificazione dei compensi
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1997 al 30 ottobre 2010. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al ragioniere, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:
tolto: a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;
tolto: b) indennita';
tolto: c) onorari. I compensi per rimborsi di spese e per indennita' sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non e' prevista un'espressa deroga, con gli onorari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-06;100~art2 · fonte del testo
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