Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1994 al 30 ottobre 2010. 542 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorita' giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonche' per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:

tolto: a) perizie, motivati pareri e consulenze Sul valore della pratica: fino a L. 100.000.000 il 6%; per il di piu' fino a L. 500.000.000 il 4%; per il di piu' fino a L. 1.000.000.000 il 2%; per il di piu' fino a L. 5.000.000.000 l'1%; per il di piu' oltre L. 5.000.000.000 lo 0,5%. Onorario minimo L. 1.000.000;

tolto: b) valutazione di singoli beni e diritti Sull'ammontare dei valori: fino a L. 100.000.000 l'1,50%; per il di piu' fino a L. 500.000.000 l'1%; per il di piu' fino a L. 1.000.000.000 lo 0,5%; per il di piu' fino a L. 5.000.000.000 lo 0,2%; per il di piu' fino a L. 10.000.000.000 lo 0,1%; per il di piu' oltre L. 10.000.000.000 lo 0,05%. Onorario minimo L. 750.000;

tolto: c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni Sull'ammontare complessivo delle attivita' e delle passivita', che non siano poste rettificative dell'attivo: fino a L. 500.000.000 l'1%; per il di piu' fino a L. 2.000.000.000 lo 0,5%; per il di piu' fino a L. 5.000.000.000 lo 0,25%; per il di piu' fino a L. 20.000.000.000 lo 0,1%; per il di piu' fino a L. 50.000.000.000 lo 0,05%; per il di piu' oltre L. 50.000.000.000 lo 0,025%. Onorario minimo L. 2.500.000. Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passivita' che concorrono a formare - insieme con l'eventuale avviamento - le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari e' applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;

tolto: d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione. Onorario minimo L. 1.500.000.

tolto: e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies del codice civile Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato provvedimento, per le relazioni di stima di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima. Agli onorari di cui alle lettere da a)

tolto: a d) e' applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre piu' ampie previste da altri articoli della presente tariffa. Agli onorari di cui alla lettera e) e' applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-10;645~art31 · fonte del testo